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Dopo l'opposizione a decreto ingiuntivo la mediazione è onere del creditore

Una volta che sono state decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione, qualora il creditore non proceda all'attivazione del procedimento di mediazione il decreto è revocato (Sezioni Unite n. 19596/2020).

Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo nelle controversie in cui è prevista la mediazione obbligatoria, una volta che sono state decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di instaurare e promuovere la procedura di mediazione grava sulla parte opposta; con la inevitabile conseguenza che, qualora questa non venga immediatamente attivata, alla pronuncia di improcedibilità dell'opposizione conseguirà la contestuale revoca del decreto ingiuntivo.

Questo è il principio affermato dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza 18 settembre 2020, n. 19596.

Con l'ordinanza 18741/2019 la Terza Sezione della Suprema Corte ha rimesso alle Sezioni Unite la risoluzione della questione in argomento, nonché di particolare importanza relativa all'individuazione della parte processuale tenuta a promuovere la procedura di mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

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Fino al 31 gennaio prossimo, le separazioni e i divorzi consensuali potranno farsi senza l’udienza davanti al Giudice: novità introdotta con il c.d. Decreto Ristori (Decreto Legge 137/2020).

Per poter fruire di questa novità, sarà necessario:

1) depositare il ricorso di separazione o divorzio da parte dell’avvocato

2) depositare di una dichiarazione sottoscritta dai coniugi, almeno 15 giorni prima dell’udienza, i quali attestino:

1.   Che rinunciano liberamente ad essere sentiti in udienza personalmente dal Giudice  

2.   Che dichiarano di confermare le condizioni di separazione (o di divorzio) per così come rappresentate nell’atto introduttivo (ricorso) da parte dell’avvocato.

3.   Che non intendono riconciliarsi (solo in ipotesi di divorzio).

Si avvisa che questa procedura “celere ed agevolata” non attribuisce la possibilità per i coniugi di effettuare tra essi trasferimenti immobiliari. In quest’ultimo caso sarà opportuno, rivolgersi o ad un Notaio o dichiarare di voler essere presenti all’udienza di prima comparizione innanzi al Giudice del Tribunale competente, al fine di firmare il verbale che avrà la medesima funzione del rogito notarile.

TESTO INTEGRALE D.L. N. 137 DEL 28 OTTOBRE 2020_DECRETO RISTORI DI REDAZIONE.pdf

Assegno di divorzio è determinato in base a criteri compositi.

All'assegno di divorzio deve attribuirsi una funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa. Ai fini del riconoscimento dell'assegno si deve adottare un criterio composito che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all'età dell'avente diritto. Il parametro così indicato si fonda sui principi costituzionali di pari dignità e di solidarietà che permeano l'unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo. Il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili, che possono incidere anche profondamente sul profilo economico patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell'unione matrimoniale.

FONTI
Sito Il caso.it, 2018

Divorzio, assegno di mantenimento.pdf

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