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Il divorzio è lo scioglimento definitivo del vincolo matrimoniale, pronunciato con sentenza da parte del Tribunale competente.
Lo scioglimento del vincolo potrebbe anche essere frutto di un accordo raggiunto al termine di un’apposita procedura di negoziazione assistita da un avvocato.
I casi di divorzio
La procedura facoltativa a quella giudiziale: la convenzione di negoziazione assistita.
E' possibile ricorrere al divorzio tramite la negoziazione assistita quando sussiste tra gli ex-coniugi un accordo bonario. Per questa forma di divorzio è necessaria l’assistenza di avvocati (ciascuna delle due parti deve essere assistita da un legale).
L'agenzia Crea dispone di avvocati che cureranno passo dopo passo ogni aspetto della negoziazione assistita come l’invio di un invito a concludere la convenzione per il divorzio e la trasmissione dell'accordo all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio è stato iscritto o trascritto.
Il divorzio giudiziale si ha tutte le volte in cui uno dei coniugi vuole ottenere lo scioglimento del vincolo matrimoniale può anche se l’altro coniuge non è d’accordo.
Il procedimento "in contenzioso" (per la mancanza di accordo dei coniugi) si svolge innanzi al Tribunale competente mediante la proposizione di un ricorso.
Il divorzio consensuale si ha quando lo scioglimento del vincolo matrimoniale è richiesto da entrambi i coniugi.
Il procedimento si svolge innanzi al Tribunale competente, ma a differenza del divorzio giudiziale segue una procedura molto più snella.
Il Tribunale verificherà la sussistenza dei presupposti richiesti dalla Legge sul Divorzio ed emetterà la sentenza di scioglimento del vincolo matrimoniale (o di cessazione degli effetti civili, in caso di matrimonio concordatario).
L’iter del divorzio a domanda congiunta è quindi più veloce e più semplice dell’iter del divorzio giudiziale.
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