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La separazione è quel rimedio alla crisi del matrimonio attraverso la quale i coniugi cessano di vivere sotto lo stesso tetto pur rimanendo marito e moglie: con essa, inoltre, vengono meno alcuni dei doveri che nascono dal matrimonio, primo tra tutti quello della coabitazione.
La separazione consensuale si ha solo quando esiste già un accordo di massima tra i coniugi sulle condizioni di separazione.
Con l’introduzione del D.L. 132/2014 convertito nella legge 162/2014, se vi è accordo, i coniugi possono scegliere di avvalersi della negoziazione assistita.
In alternativa è sempre possibile rivolgersi al Tribunale: in tal caso è necessario che l’accordo sia omologato da un giudice che controlla, valida e dichiara efficace l’accordo dei coniugi, dopo aver tentato di conciliarli.
La separazione giudiziale è un'altra forma di separazione legale a cui si ricorre quando non è possibile raggiungere un accordo tra i coniugi.
Si tratta di un percorso giudiziale che inizia mediante la proposizione di un ricorso da depositare presso il Tribunale competente e si conclude con la pronuncia di una sentenza.
L'iniziativa è promossa da uno solo dei coniugi - assistito necessariamente da un difensore - nelle ipotesi in cui la prosecuzione della convivenza è diventata intollerabile o tale da nuocere ai figli.
La separazione giudiziale può essere sempre trasformata in consensuale.
La separazione di fatto, invece, si ha quando le parti (marito e moglie) interrompono volutamente la convivenza coniugale (non per motivi di lavoro, vacanze ecc.), ma, o di comune accordo, o per il rifiuto anche di uno solo di essi a proseguire la vita in coniugale.
La separazione di fatto non produce conseguenze ed effetti a livello giuridico e, quindi, i coniugi possono riprendere la convivenza in qualsiasi momento.
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